La normativa italiana relativa al sistema scolastico si basa su norme e principi nazionali, di tipo costituzionale, civile, penale, legislativo, e su una serie di norme europee che l’Italia, in qualità di Stato Membro dell’Unione Europea, ha recepito.
Prima di passare all’approfondimento della normativa scolastica, è bene ricordare il valore degli atti legislativi europei e la loro efficacia nei confronti dei destinatari, ovvero gli Stati Membri dell’Europa Unita:
DIRETTIVE EUROPEE – Sono obbligatorie nei fini. Possono essere generali, rivolte a tutti gli Stati Membri, oppure particolari/individuali, rivolte a un solo Stato Membro. Gli Stati Membri destinatari delle direttive hanno l’obbligo di adottare norme interne per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati a livello europeo. (Es. Direttiva UE n. 36/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
RACCOMANDAZIONI EUROPEE – Non sono vincolanti, sollecitano gli Stati Membri a emanare linee d’azione per raggiungere le finalità contenute nelle raccomandazioni. (Es. Raccomandazione UE 2018 relative alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente)
PARERI EUROPEI – Sono punti di vista di istituzioni specifiche su precise questioni che contribuiscono al dibattito a livello europeo. (Es. Parere Comitato delle Regioni UE 2009 relativo al miglioramento delle competenze per il 21° secolo)
REGOLAMENTI EUROPEI – Sono obbligatori e direttamente applicabili. Non è richiesta l’adozione di norme interne agli Stati Membri. (Es. Regolamento UE n. 817/2021 relativo all’Erasmus+ 2021-2027)
Inoltre, è necessario tenere presente che l’attuale normativa scolastica italiana è integrata in uno scenario di portata europea che costituisce il quadro strategico per la crescita e il miglioramento culturale, sociale, economico dell’Europa:
TRATTATO DI LISBONA 2009 – Contiene la Strategia 2020 per un’Europa più intelligente (crescita culturale ed economica basata sulla conoscenza, la ricerca e l’innovazione), più verde e più competitiva (crescita sostenibile basata sull’uso efficiente ed efficace delle risorse), più inclusiva (crescita sociale basata sull’occupazione e sulla riduzione della povertà).
AGENDA 2030 – 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo 4 prevede il miglioramento della qualità dei sistemi scolastici per l’educazione e la formazione di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
FONDI PON FSE – FESR – Fondi per creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo, rispondente alle reali esigenze territoriali.
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fondi per per la realizzazione di un sistema educativo che garantisca il diritto allo studio, permetta lo sviluppo delle competenze chiave per la crescita sociale ed economica, tra le quali le competenze digitali, e affrontare pienamente le sfide presenti e future.
A completare il quadro non dobbiamo dimenticare la CLASSIFICAZIONE ISCED dell’istruzione, elaborata dall’UNESCO, e l’apporto della RETE EURYDICE.
ISCED – International Standard Classification of Education, ovvero il Sistema internazionale di classificazione standard dell’istruzione per la comparazione dei sistemi di istruzione dei diversi paesi. ISCED 0 educazione della prima infanzia; ISCED 1 istruzione primaria; ISCED 2 istruzione secondaria di primo grado; ISCED 3 istruzione secondaria di secondo grado primo biennio; ISCED 4 istruzione secondaria di secondo grado quadriennale o quinquennale; ISCED 5 istruzione terziaria superiore (ITS 4 semestri); ISCED 6 istruzione terziaria superiore (ITS 6 semestri), laurea triennale; ISCED 7 laurea magistrale, master di primo livello; ISCED 8 master di secondo livello, dottorato di ricerca.
RETE EURYDICE – Essa è una rete istituzionale con sede centrale a Bruxelles, presente in tutti gli Stati Membri con unità nazionali. In Italia la rete Eurydice ha sede presso l’INDIRE. Il suo compito riguarda la raccolta, l’aggiornamento, l’analisi e la diffusione di informazioni sui sistemi scolastici europei, che possono essere fruiti attraverso i Quaderni di Eurydice e i Bollettini di Informazione Internazionale. https://www.indire.it/progetto/eurydice/
….
COSTITUZIONE ITALIANA
- Articolo 3: l’uguaglianza sostanziale del comma 2 che la Repubblica deve garantire attraverso i servizi erogati per rispondere ai bisogni delle persone.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
- Articolo 30: il dovere dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) di provvedere all’istruzione e all’educazione dei figli qualunque sia la situazione giuridica della famiglia. In caso di impossibilità dei genitori interviene la legge affinché venga garantiti i diritti di istruzione ed educazione a tutti i bambini e ragazzi.
“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”
- Articolo 31: il dovere della Repubblica di proteggere l’infanzia e la gioventù mettendo a disposizione tutti i servizi necessari, compresa la scuola.
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”
- Articolo 33: il diritto alla libertà di insegnamento e l’obbligo dello Stato di garantire un sistema scolastico pubblico a tutti. Inoltre, riconosce il diritto delle persone fisiche e giuridiche di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”
- Articolo 34: il diritto all’istruzione, l’obbligo scolastico, il riconoscimento del merito.
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
- Articolo 117: la legislazione concorrente tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione.
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”
- Articolo 118: i principi che regolano le funzioni amministrative degli Enti Locali.
“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
IL DIRTITTO ALL’ISTRUZIONE E LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA
L’art. 34 della costituzione italiana trova la sua prima attuazione nella Legge n. 1859/1962 che istituì la Scuola Media, unica, gratuita e obbligatoria, della durata di 3 anni. Fu un punto di svolta fondamentale per il sistema educativo italiano. Prima di questa legge, l’accesso ai gradi scolastici successivi alla scuola elementare era selettivo e basato su criteri socio-economici. La scuola media unica garantì il diritto all’istruzione di tutti e pari opportunità. Oggi la scuola media è denominata Scuola Secondaria di Primo Grado.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/01/30/062U1859/sg
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Un ulteriore punto di svolta fu rappresentato dalla Legge n. 444/1968 che istituì la Scuola Materna Statale, facoltativa e gratuita, per i bambini dai 3 ai 6 anni di età. Fino ad allora i servizi prescolastici erano a pagamenti e gestiti da enti locali, oppure enti ecclesiastici o privati. Nel 1968 venne riconosciuta l’importanza della frequenza della scuola materna affinché ogni bambino potesse avere accesso ad una educazione volta allo sviluppo identitario e sociale, all’acquisizione di competenze utili per l’ingresso nella scuola dell’obbligo. Oltretutto la scuola materna statale integrava l’opera educativa della famiglia e permetta ai genitori di conciliare meglio le esigenze familiari con quelle professionali.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/22/068U0444/sg
IL TEMPO PIENO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E GLI INSEGNANTI SPECIALI
Il tempo pieno venne riconosciuto come strumento per garantire ad ogni studente un’offerta formativa completa. La Legge n. 820/1971 introdusse il tempo scuola di 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni settimanali, un massimo di 25 alunni per classe, discipline integrative a carattere pluridisciplinare. Vennero assunti gli insegnanti speciali con lo scopo di arricchire l’offerta formativa, oltre il normale orario scolastico. I Comuni furono chiamati a supportare la nuova organizzazione con i servizi complementari, mensa e trasporto. Fu il primo tentativo di creazione di una comunità educante ampia e collaborativa.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/10/14/071U0820/sg
IL RIORDINO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA E I DECRETI DELEGATI
In seguito alle contestazioni studentesche del ’68 il Governo mise mano all’organizzazione della scuola e allo stato giuridico del personale scolastico. La Legge n. 477/1973 venne seguita da una serie di Decreti Delegati attuativi: D.P.R. n. 416-417-418-419-420 del 1974, che oggi sono contenuti nel T.U. della scuola D.Lgs. n. 297/1994 in vigore. Le norme giuridiche introdotte possono essere sintetizzate in:
- Istituzione e riordino degli organi collegiali della scuola per ogni ordine e grado: consigli di intersezione, interclasse e classe, collegio docenti, consiglio d’istituto e giunta esecutiva, assemblee degli studenti e assemblee dei genitori.
- Stato giuridico del personale della scuola statale.
- Stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.
- Compensi per il lavoro straordinario del personale scolastico.
- Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale fondamentali per l’elaborazione di un curricolo rispondente alle reali esigenze degli studenti e per l’innovazione metodologica.
L’organizzazione della scuola assunse una nuova veste, il suo funzionamento, sia amministrativo che educativo-didattico, iniziò ad essere gestito a carattere collegiale, nel rispetto delle competenze di ciascun organo, in una dimensione democratica a garanzia della partecipazione attiva di tutta la comunità educante.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art82
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;418
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;420
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP
L’art. 3 della Costituzione trovò riscontro in ambito scolastico nella Legge n. 517/1977 in cui il principio di uguaglianza venne tradotto in azioni fattive per accogliere nella scuola statale, aperta a tutti, anche gli alunni con handicap. Vennero assunti gli insegnanti di sostegno, portatori di una preparazione specifica in seguito al conseguimento di particolari titoli di specializzazione. Inoltre, si passò dalla didattica individualistica dell’insegnante unico di classe a un confronto aperto e alla collegialità delle decisioni. Ciò permise di superare quasi del tutte le classi differenziate, eccetto quelle per gli alunni ciechi e gli alunni sordomuti per i quali mancavano ancora professionalità specifiche.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/08/18/077U0517/sg
L’APPROCCIO SISTEMICO DELL’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON HANDICAP
La Legge Quadro sull’Handicap n. 104/1992 introdusse un nuovo approccio nell’integrazione degli alunni con handicap a garanzia del diritto all’istruzione in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si sentì la necessità di creare un sistema di gestione in cui fossero coinvolti tutte le istituzioni di riferimento: famiglia, enti locali, ASL, centri riabilitativi, associazioni di volontariato. Nel rispetto delle competenze di ciascuno, venne avviata la programmazione coordinata dei servizi scolastici sulla base della condivisione di obiettivi, strategie, programmi di assistenza, attività integrative.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/s
IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA E L’ORDINAMENTO SCOLASTICO
Già citato in questa rassegna a proposito degli organi collegiali, nel Testo Unico della scuola D.Lgs. n. 297/1994 furono raccolte e ordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Benché alcune parti siano state superate da nuovi testi legislativi, il Testo Unico è tuttora un importante riferimento per il funzionamento delle scuole. Esso si compone di 5 parti:
- Le norme generali: articoli dall’1 al 98 in cui sono disciplinati gli organi collegiali, la razionalizzazione della rete scolastica, l’istituzione di istituti di ogni ordine e grado, la formazione delle sezioni, delle classi, il calendario scolastico, nonché le competenze delle regioni, l’edilizia e le attrezzature scolastiche.
- L’ordinamento scolastico: le disposizioni relative alla scuola dell’infanziastatale, l’istruzione obbligatoria, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore, l’istruzione non statale, il riconoscimento dei titoli di studio e gli scambi culturali.
- Il personale: disposizioni concernenti il personale docente, educativo, direttivo, ispettivo, amministrativo, tecnico e ausiliario, il personale A.T.A. non di ruolo, e la valutazione del sistema scolastico.
- L’ordinamento dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale.
- Le scuole italiane all’estero: disposizioni relative alle istituzioni, all’ordinamento e al personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche all’estero.
Oggi, in seguito a numerose riforme che sono riportate a seguire, l’ordinamento scolastico prevede che il sistema scolastico italiano sia costituito da:
- Scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni: primo livello di istruzione, non obbligatorio ma fortemente raccomandato.
- Scuola primaria dai 6 ai 11 anni: comprende cinque anni, è gratuita e obbligatoria.
- Scuola secondaria di primo grado dagli 11 ai 14 anni: dura tre anni, è gratuita e obbligatoria.
- Scuola secondaria di secondo grado dai 14 ai 19 anni: comprende il primo biennio obbligatorio (14-16 anni) e l’obbligo formativo fino ai 18 anni.
Gli studenti possono scegliere tra
- licei (classico, scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate, scientifico sportivo, linguistico, artistico, scienze umane, scienze umane opzione economico-sociale, Made in Italy, musicale e coreutico);
- istituti tecnici (settore tecnologico 9 indirizzi: meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie, sistema moda, agraria, agroalimentare e agroindustria, costruzioni ambiente e territorio; settore economico 2 indirizzi: amministrazione, finanza e marketing, turismo);
- istituti professionali (11 indirizzi: pesca commerciale e produzioni ittiche, industria e artigianato per il Made in Italy, manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque e risanamento ambientale, servizi commerciali, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi culturali e dello spettacolo, servizi per la sanità e l’assistenza sociale, arti ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico, arti ausiliarie delle professioni sanitarie ottico)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297
LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 254/1995 introdusse l’obbligo per le scuole di dotarsi della Carta dei Servizi scolastici, ovvero un autoregolamento dell’attività svolta e la presentazione dei servizi offerti a garanzia di prestazioni efficienti all’utenza. Fu il primo passo del processo normativo verso l’autonomia scolastica. Con la Carta dei Servizi la scuola iniziò ad impegnarsi a erogare un servizio maggiormente orientato allo studente e a garantire standard di qualità definiti, quali:
- uguaglianza nell’accesso e nella fruizione dei servizi scolastici, con un preciso impegno nell’integrazione degli alunni in particolari situazioni;
- imparzialità e regolarità dei servizi scolastici;
- partecipazione collegiale alle scelte scolastiche;
- efficienza e trasparenza delle decisioni;
- aggiornamento e innovazione didattica.
L’AUTONOMIA SCOLASTICA
L’Autonomia scolastica fu ufficialmente riconosciuta alle scuole nel 1997 con l’art. 21 della legge n. 59 (Legge Bassanini), legge di riordino e innovazione dell’amministrazione pubblica. L’obiettivo di tale legge mirava al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione. L’iter normativo nella scuola si concluse con il D.P.R. n. 275/99, individuando la scuola non come sistema organizzativo piramidale, ma orizzontale, ovvero un ente vivo e dinamico che organizza un’offerta formativa coerente con le esigenze del territorio in cui opera, nel rispetto del quadro normativo nazionale. Il principio di riferimento è la sussidiarietà con due fondamentali eccezioni: nel rapporto tra enti il principio secondo il quale, se un ente inferiore svolge in modo adeguato il proprio compito, l’ente superiore, in questo caso il Ministero, sostiene l’azione lasciando margini di autonomia; all’interno della scuola viene esplicitato nella piena promozione della persona umana che deve essere valorizzata e sostenuta affinché possa emancipare sé stessa, secondo le proprie attitudini e i propri talenti, nel rispetto delle regole sociali.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/08/10/099G0339/sg
LE RIFORME SCOLASTICHE DEGLI ANNI 2000
DE MAURO – BERLINGUER Legge n. 30/2000
De Mauro e Berlinguer rivoluzionarono i cicli scolastici da 3 a 2, abolendo la scuola media come percorso a sè stante. Il primo ciclo si compose di scuola elementare e scuola media, dai 6 ai 14 anni di età. Il ciclo successivo venne riqualificato rendendo obbligatoria la frequenza dei primi due anni. Essi furono pensati come due anni orientativi, anni ponte, per un passaggio ai tre anni di indirizzo coerente con le attitudini dello studente. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/02/23/000G0063/sg
La riforma De Mauro – Berlinguer fu abrogata dalla successiva Riforma Moratti.
MORATTI Legge n. 53/2003
Letizia Moratti rivisitò i cicli scolastici: il primo ciclo composto da scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e secondo ciclo con la scelta tra i licei della durata di 5 anni e l’istruzione e formazione di 4 anni. Fin dalla scuola elementare fu previsto l’insegnamento della lingua inglese e dell’informatica, mentre venne abolito l’esame di Stato di quinta elementare. Venne innalzato l’obbligo scolastico fino ai 18 anni di età e furono introdotti nuovi licei: economico, tecnologico, musicale, delle scienze umane. Furono introdotti i percorsi di alternanza scuola-lavoro per avvicinare il più possibile la scuola al mondo del lavoro. Venne posta l’attenzione sulla valorizzazione della qualità del sistema di istruzione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/04/02/003G0065/sg
La Riforma Moratti fu superata dalla successiva Riforma Fioroni, nonostante alcune disposizioni vennero considerate valide e costituirono la base per disposizioni successive.
FIORONI Legge n. 296/2006
L’obbligo scolastico venne ridotto a 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età, fu riordinato il secondo ciclo di istruzione con gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, sospendendo la sperimentazione dei nuovi licei introdotti dal Ministro Moratti. Il testo di riforma del Ministro Fioroni rappresentò un riferimento di legge fondamentale per la scuola italiana, tante disposizioni sono tuttora confermate, nonostante le due riforme successive, la Riforma Gelmini e la Riforma “La buona scuola”.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
GELMINI Legge n. 133/2008 e Legge n. 240/2010
Fu una riforma necessaria per far fronte alle esigenze di bilancio dello Stato. Venne reintrodotto il maestro unico nella scuola primaria, l’obbligo scolastico fu confermato a 10 anni complessivi, dai 6 ai 16 anni di età, vennero individuati gli obiettivi specifici di apprendimento per ogni corso di studio base delle Indicazioni Nazionali del primo ciclo (D.M. n. 254/2012) e dei licei, e delle Linee Guida degli istituti tecnici e professionali (D.P.R. n. 87-88-89 del 15 marzo 2010). La riforma Gelmini fu superata dalla Riforma “La buona scuola” voluta nel 2015 dall’allora capo del Governo Matteo Renzi.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;87
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;88
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-03-15;89
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/s
LA BUONA SCUOLA Legge n. 107/2015
Il testo legislativo, composto da un solo articolo e da 212 commi, rafforzò l’autonomia scolastica, e introdusse una serie di innovazioni, tuttora in vigore:
- il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è diventato Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, dopo aver acquisito le istanze degli stakeholder
- il Dirigente Scolastico ha acquisito la facoltà di utilizzare il 10% dell’organico dell’autonomia per supporto organizzativo al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF
- l’organico dell’autonomia funzionale alle necessità reali di ogni singola scuola: l’organico di diritto e l’organico di fatto sono stati integrati dall’organico di potenziato per il potenziamento dell’offerta formativa
- l’alternanza scuola-lavoro è diventata PCTO (Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l’Orientamento)
- la formazione e l’aggiornamento dei docenti sono stati riconosciuti obbligatori, strutturali e permanenti e a tale fine è stata introdotta la Carta Docente
- è stato introdotto il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e la figura dell’animatore digitale per l’innovazione digitale sia in termini di infrastrutture e strumentazioni che di competenze degli insegnanti e degli studenti
- sono stati organizzati gli ambiti territoriali per la costituzione di reti di scuole a supporto del loro funzionamento
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
LA VALUTAZIONE Legge n. 150/2024 e Decreto Direttoriale n. 16/2025
La valutazione disciplinare e del comportamento degli studenti di ogni ordine e grado trova il suo fondamento nei principi espressi nel D.P.R. n. 122/2009 e nel D.Lgs. n. 62/2017, in termini di trasparenza, tempestività, efficacia comunicativa, per una valutazione formativa ed educativa. Sulla base di questi assunti la Legge n. 150, emanata il 1° ottobre 2024, ha modificato alcuni aspetti della valutazione degli alunni. La norma citata introduce nuove modalità di valutazione disciplinare e del comportamento. Il peso riconosciuto alla valutazione del comportamento è una delle azioni in risposta alle crescenti situazioni di violenza che hanno coinvolto bambini e ragazzi, anche di minore età.
SCUOLA PRIMARIA
La valutazione degli alunni della scuola primaria, sia riguardo alle discipline che al comportamento, viene espressa con giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente). Il giudizio sintetico è accompagnato da una descrizione che rileva i punti di forza e i punti di debolezza dell’alunno in un’ottica di miglioramento.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado, sia riguardo alle discipline che al comportamento, viene espressa con voti decimali (da 5 a 10). Il voto di comportamento entra nella media dei voti dell’intero anno scolastico. Qualora il comportamento venga valutato con un voto inferiore a 6, per comportamenti gravi e reiterati, lo studente non viene ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sia riguardo alle discipline che al comportamento, viene espressa con voti decimali (da 5 a 10). Qualora il comportamento venga valutato con un voto inferiore a 6, il giudizio viene sospeso e allo studente viene assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell’elaborato nei termini stabiliti dal Consiglio di Classe determina la non ammissione all’anno successivo. Una valutazione del comportamento pari o superiore a 9 permette allo studente di poter avere il punteggio massimo nel credito scolastico con un’influenza positiva sull’esame di Stato finale.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;122
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sq
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/16/24G00168/sg
https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-16-del-10-gennaio-2025
L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI D.P.R. n. 394/99, Linee Guida 2006 – 2014, C.M. n. 2/2010 e Orientamenti interculturali 2022)
Chi sono gli alunni stranieri? Le Linee Guida delineano in modo preciso il “pianeta” composto dagli alunni stranieri, evidenziando situazioni peculiari che nella scuola italiana diventano la base analitica per la piena inclusione:
- alunni con cittadinanza non italiana, sia UE che extra UE
- minori non accompagnati
- figli di coppie miste
- bambini giunti in Italia attraverso l’adozione internazionale
- figli di famiglie Rom, Sinti e caminanti
- ragazzi giunti in Italia per motivi di studio, ovvero studenti universitari con cittadinanza estera, sia UE che extra UE
Quali attenzioni deve porre in essere la scuola nei confronti di tali studenti?
Partendo da un’attenta analisi di contesto il Dirigente Scolastico è chiamato nelle sue funzioni di coordinamento delle attività amministrative e didattiche a garantire il diritto allo studio (art. 34 della Costituzione) e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (art. 3 c.2 della Costituzione) attraverso:
- L’elaborazione di un protocollo di accoglienza degli studenti stranieri e delle loro famiglie, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che preveda procedure efficaci e attività di recupero e consolidamento della lingua italiana come L2, nonché percorsi per l’apprendimento delle regole di cittadinanza e la conoscenza dei principi di base della Costituzione italiana. Fondamentale l’utilizzo efficace delle quote di flessibilità. Gli alunni NAI hanno diritto a percorsi di italiano L2 di 8-10 ore a settimana per i primi 3-4 mesi al fine di acquisire quella capacità linguistica che gli permette di comunicare e socializzare per proseguire nel consolidamento.
- L’analisi del contesto all’interno dei documenti strategici, Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PDM), come previsto dal D.P.R. n. 80/2013.
- L’elaborazione da parte del Dirigente Scolastico di un atto di indirizzo che orienti il Collegio dei Docenti verso scelte didattiche, progettuali funzionali alla piena inclusione degli alunni stranieri, oltre alla messa in campo di una leadership educativa che favorisca l’incontro tra culture.
- L’elaborazione del piano di formazione del personale scolastico comprensivo di percorsi per lo sviluppo di competenze in materia di intercultura e di inclusione.
- La costituzione di un gruppo di lavoro per l’inclusione.
- L’accoglienza degli studenti e delle famiglie, anche con l’ausilio di mediatori culturali, e con la predisposizione di documenti informativi tradotti in più lingue.
- L’iscrizione anche in corso d’anno, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
- L’iscrizione anche in mancata presenza dei documenti che la normativa italiana richiede per la procedura, ricordando che i documenti possono essere sostituiti da autodichiarazioni.
- Il rimando all’ASL competente in caso di mancate vaccinazioni obbligatorie.
- L’attenzione in fase di iscrizione affinché vengano rispettate le esigenze personali, l’età anagrafica e le conoscenze già acquisite in percorsi di studio precedenti, nonché le abilità e le competenze sviluppate in ambito formale, non formale e informale.
- L’inserimento in classi in cui sono rispettati i parametri espressi dalla C.M. n. 2/2010, ovvero la presenza non superiore al 30% di alunni stranieri rispetto al totale. Tale percentuale può essere innalzata o abbassata solo attraverso l’intervento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), previa valutazione della specifica situazione.
- La collaborazione fattiva con gli Enti Locali per il supporto all’inclusione.
- L’attivazione di accordi di rete tra scuole per la presenza di mediatori culturali e per l’attivazione di iniziative comuni finalizzate a rendere efficaci i processi di inclusione, nonché la formazione del personale scolastico.
- L’attenzione all’orientamento, dedicato non solo agli studenti, ma anche alle famiglie affinché possano conoscere il ventaglio di possibilità per il proseguo degli studi.
- La valutazione formativa, la certificazione delle competenze, gli esami di stato, al pari degli alunni italiani, con attenzione a situazioni di difficoltà che possono essere collegate a Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010, oppure a situazioni di disabilità (Legge n. 104/92), o a situazioni di difficoltà legate alla lingua, o ancora a disagio, che necessitano di Piani Didattici Personalizzati (PDP) come previsto dalla C.M. n. 8/2013. Nei casi in cui le conoscenze e l’uso della lingua italiana sia deficitario gli esami di stato possono svolgersi in presenza di mediatori culturali o direttamente nella lingua madre.
- L’attenzione
https://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/cs080110.html
https://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Orientamenti+Interculturali.pdf