Le istituzioni scolastiche sono chiamate a mettere in atto interventi di tutela al diritto allo studio, alla salute e al benessere nei confronti di tutti gli studenti, e in particolare verso coloro che necessitano di somministrazione farmaci in orario scolastico.
A scuola si possono rinvenire le seguenti tipologie di casi:
- Alunno sano, in cui si verifica una situazione di emergenza;
- Alunno con patologia cronica non comunicato dalla famiglia
- Alunno con patologia cronica in cui si chiede la somministrazione ciclica o continua di farmaci salvavita;
- Alunno con patologia cronica in cui si verifica una situazione di emergenza.
Nei casi gravi e urgenti il Dirigente scolastico dovrà fare immediatamente ricorso ai servizi di Pronto Soccorso (112) previsti dal Sistema Sanitario Nazionale – S.S.N., avvertendo contemporaneamente la famiglia.
La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…») e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34).
Negli ultimi anni vi è stato un progressivo aumento di richieste da parte delle famiglie per la somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili durante l’orario scolastico in modo da garantire ai propri figli una regolare fruizione del diritto allo studio. La somministrazione dei farmaci salvavita in ambito scolastico è riservata esclusivamente a quelle situazioni per le quali il Medico pediatra di famiglia o il Medico di Medicina Generale o ancora un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie che ha in cura lo studente, valuta l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno permane e frequenta la scuola (orario scolastico) e certamente riguardano tutte quelle patologie che metterebbero lo studente a serio rischio per la salute, qualora la terapia e/o farmaci non fossero somministrati.
Nella complessità della gestione dei bisogni degli studenti è necessario avere ben presente che:
- la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL;
- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- il soccorso di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
- gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la prestazione del soccorso viene preceduta e supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardanti le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- nei casi di emergenza e/o di incapacità di intervento il personale scolastico è tenuto a garantire le procedure di primo soccorso;
- nei casi il soccorso e l’assistenza devano essere prestati da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, l’ASL individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.
Le modalità di somministrazione dei farmaci a scuola sono delineate nelle Linee Guida per la somministrazione farmaci sottoscritte nel 2005 dagli allora Ministri della Salute e della Pubblica Istruzione e nella Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017. I documenti sopra citati contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.
La somministrazione di farmaci agli studenti in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali.
La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell’alunno a scuola deve essere formalmente richiesta da entrambi i genitori degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, posologia).
I dirigenti scolastici, per quanto di loro competenza, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti e ATA) a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci;
- organizzano, in collaborazione con le ASL di riferimento, la formazione degli operatori scolastici disponibili alla somministrazione dei farmaci
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada, AVIS, LILT). Nel caso in cui ciò non sia possibile, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la responsabilità genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi, il Dirigente Scolastico e il personale della scuola coinvolto assicurano la riservatezza.
Bibliografia
- COSTITUZIONE ITALIANA articolo 3, 32, 33 e 34 e 120
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo”
- LINEE GUIDA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 2005
- Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili”